Assicurazioni
Kalavia TOUR OPERATOR licenza n° XXXXXXXXXX. è coperta da polizza assicurativa RC con la Società UNIPOL. n. 1886/319/177004899 per la responsabilità civile di cui agli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 111 del 17/3/95.
GARANZIE AL TURISTA PER INSOLVENZA/FALLIMENTO (art. 50 del Cod. Tur.)
Ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n.79 (Cod. Tur.) e ss. mm., i contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie, prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggi intermediario, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo paese, assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista. All’acquirente del pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali le garanzie di cui all’art. 50, commi 2 e 3 del Cod. Tur. sono assicurate tramite l’adesione dell’agente di viaggio al Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. XXXXXXXXXXX SERVE INSERIRE I RIFERIMENTI DEL FONDO con sede in Roma, via Nazionale 60 (www.garanziaviaggi.it).
L’organizzatore indica gli estremi identificativi del soggetto giuridico che presta per suo conto le garanzie di cui all’art. 50, commi 2 e 3 del Cod. Tur. tramite idonea comunicazione al turista (scheda tecnica, catalogo, estratto conto, conferma di prenotazione del pacchetto turistico, ecc.).
FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia, sarà competente il Foro di Reggio Calabria.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 L. 269 del 3/8/98; la legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.